Piccole province: il canto del cigno?
E’ l’epilogo delle giovani province di Vibo Valentia e Crotone, forse. Il decreto legge n. 138/2011 ne ha recitato il “de profundis”, con un severo e capzioso tratto di penna.
In realtà, ove si vivesse in un paese civile, fondato sul primato della legge e del diritto, le cose non starebbero così. Vediamo perché.
1. La prima anomalia risiede nello strumento utilizzato, il decreto legge. Il decreto legge, come dispone la Carta Costituzionale, è un atto legislativo affidato al Governo per fronteggiare “casi straordinari di necessità ed urgenza”. Si tratta di uno strumento assolutamente eccezionale, che presuppone l’incombenza di un grave stato di pericolo, non altrimenti rimediabile. Il caso in questione non ne reca né i presupposti né le implicazioni. Tale effetto, al contrario, è escluso proprio dall’art. 15 del dl 138/011, il quale ha spostato in avanti l’effetto soppressivo, ancorandolo alle scadenze naturali delle consiliature elettive. Il che equivale a smentire, in radice, il requisito della straordinarietà ed urgenza.
Inoltre, proprio in conseguenza della sua natura, è escluso che il decreto legge possa essere utilizzato per istituire, modificare o sopprimersi istituzioni pubbliche, addirittura, come nel caso delle Province, di rilevanza costituzionale. Ed invero, l’assetto della Repubblica, nelle varie articolazioni istituzionali, è frutto di ponderazione, cooperazione e condivisione. L’esatto contrario di ciò che ricorre con la decretazione d’urgenza, fondata proprio sull’esigenza di saltare tutti i passaggi intermedi.
2. Anche sul piano della tecnica procedurale, il d.l. 138/011 lascia a desiderare. Ed invero, la materia è puntualmente disciplinata dalla Costituzione che, all’art. 133, statuisce che la mutazione delle circoscrizioni provinciali o l’istituzione di nuove province sono definite con leggi della repubblica, “su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione”.
Dunque, l’iniziativa istitutiva, mutativa o soppressiva degli enti provinciali appartiene ai Comuni, non già allo Stato. La legge della Repubblica è chiamata a recepire e formalizzare tali azioni di impulso, sentito peraltro il parere delle regioni.
In questo caso, l’iter è stato pienamente stravolto. E’ prima intervenuto il decreto legge, che ha determinato la soppressione di decine di province, asseritamente sottodimensionate. Solo in una seconda fase l’art. 15 ha previsto che i comuni dessero vita ad un’azione di impulso, ma al solo scopo di stabilire a quale provincia aggregarsi. Uno sberleffo istituzionale, che ha miniaturizzato le competenze dei Comuni e vanificato quelle delle Regioni.
3. Altra anomalia si rinviene nella previsione, contenuta nel quarto comma dell’art. 15, secondo cui non possono essere istituite nuove province con meno di 500.000 abitanti. La contraddizione è evidente. Per un verso si fissa il limite del dimensionamento in 300.000 abitanti, per le province da sopprimere, per altro verso se ne fissa un altro, più elevato, per le nuove province. La diversità di regime è evidente. Poiché oggetto della regolamentazione non sono le gloriose associazioni bocciofile, ma istituzioni territoriali che l’art. 14 della Costituzione considera strumento imprescindibile della Repubblica, tali disarmonie sono inammissibili ed improprie.
4. La norma fissa, quale criterio unico e dirimente per costituire nuove Province, quello demografico (500.000 abitanti). Al contrario, ai fini delle soppressioni, i criteri diventano due: demografico (300.000) e superficiario (3.000 Km quadrati). Insomma, un guazzabuglio di criteri e modalità, francamente intollerabile.
5. Non è chiaro su quali basi si sia stabilito il valore demografico o superficiario ottimale. Non si ha notizia di analisi, valutazioni, studi posti a base delle grandezze imposte dal governo. La sensazione è che si sia operato “a vista”, con approssimazione e gratuità, senza una seria analisi di costi sociali, implicazioni, conseguenze.
6. Si pongono questioni più strettamente politico-gestionali. La soppressione della Provincia ha gravi implicazioni, soprattutto con riferimento al rapporto Stato-territorio. Il comma 6 dell’art. 15 dl 138/011 ha stabilito che, con la cancellazione delle province, saranno aboliti anche tutti gli uffici territoriali del governo. In realtà, la cancellazione riguarderà uffici ed istituzioni in qualunque modo riferibili alle province. Insomma, si parla di Questura, Prefettura, Uffici scolastici provinciali, Uffici del lavoro, Ispettorati, Direzioni provinciali del tesoro, ragioneria provinciale, sedi provinciali INPDAP ed INPS. Ed ancora: Camere di Commercio, sedi sindacali provinciali, associazioni di categoria, assindustria, ordini professionali, etc…Una vera ecatombe istituzionale e sociale, che si abbatterebbe “ad nutum” su migliaia di unità lavorative. E tuttavia, il conto non è solo occupazionale. Vi è un conto “immateriale” che non è stato stimato, che ha carattere culturale e civico. Ed invero, la forza di una società dipende dalla complessità e pluralità delle istituzioni presenti sul territorio e dei servizi che vengono erogati. Non v’è dubbio che la cancellazione di centinaia di uffici determini, in un ambito demografico piccolo come quello del vibonese e crotonese, un impoverimento concettuale, ideativo ed operativo senza pari. Non solo, ma essa induce, come in un effetto domino, la riduzione della capacità dello Stato di attenzionare il contesto sociale, attraverso, ad esempio, Prefetture e Questure. Si obietterà, questo non ha distolto la malapianta dell’illegalità e dell’inefficienza. E’ facile replicare che, senza quelle istituzioni, sarebbe andata certamente peggio.
Adesso la mano è passata al Parlamento. Le Commissioni di Camera e Senato, come le rispettive Aule, sapranno valutare le obiezioni formali e di procedura che il provvedimento governativo merita. Il rigore del Capo dello Stato, per parte sua, garantisce che si procederà nel pieno dominio della legge. Dopodiché, se le forche caudine del decreto 138 verranno passate, le province di Vibo e Crotone imparino a meritare il rango che, prima Murat nel 1809 e poi una legge del 1992, intesero conferire.
Domenico Sorace

Il limite di 300 mila è per non sopprimere province leghiste: of course!
Secondo me era deprecabile l'estrema leggerezza con cui si sono fatte tante, troppe, nuove minuscole province per soli interessi di clientela!